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Statuto
AS.SO.S. Associazione Solidarieta’ e Sviluppo Organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale
Denominazione, Sede, Durata
Art. 1
E’ costituita l’Associazione Solidarietà e Sviluppo (ASS0S), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ( ONLUS ). La sede legale dell’Associazione è in Strada San enedetto 1/A, 05100 Terni.
Art. 2
L’Associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- svolge le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse.
- non distriuisce, neanche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la distriuzione e la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
- in caso di scioglimento per qualunque causa devolverà il patrimonio dell’Organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pulica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Quanto indicato nel precedente comma seguirà i limiti e le condizioni previste dal D.L. del 4/12/1997 n° 460.
Art. 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
Attività
Art. 4
L’Associazione Solidarietà e Sviluppo ha per scopo di contribuire allo sviluppo delle comunità con le quali coopera nei Paesi in via di Sviluppo (PVS), ritenendo che la collaborazione fra i popoli sia il cardine degli ideali di fratellanza e giustizia nel mondo. Essa svolge le seguenti attività:
- Assistenza sociale e socio-sanitaria
- Beneficenza
- Istruzione
- Formazione
- Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
- Tutela dei diritti civili
Art. 5
Nell’ambito delle attività di cui al precedente articolo
l’Associazione si impegna:
a) Nella promozione e realizzazione di progetti con i Paesi in Via di
Sviluppo (PVS) nell’ambito della cooperazione internazionale e
del volontariato.
b) Nell’orientamento e formazione dei soggetti che intendono impegnarsi
nei programmi dell’ Associazione senza preclusione di sesso, età,
razza, cittadinanza, fede o ideologia politica.
c) A contribuire alla crescita della cultura della solidarietà
e della cooperazione.
d) A consentire a tutti i Soci un’effettiva partecipazione alla
vita dell’Associazione.
e) A creare una struttura in grado di perseguire gli obiettivi dello
Statuto.
Tutte queste attività potranno essere svolte per conto proprio
e/o con specifici accordi con Enti pubblici o privati, italiani o esteri.
Per raggiungere i suoi scopi, l’Associazione potrà acquistare
o vendere immobili e conseguire finanziamenti con banche e/o istituti
di credito.
Soci
Art. 6
I Soci dell’Associazione Solidarietà e Sviluppo si dividono in: Soci Fondatori e Soci Ordinari. I Soci Fondatori sono i firmatari dell’Atto Costitutivo dell’Associazione. I Soci Ordinari sono tutti coloro che sono ammessi in base alle norme del presente Statuto.
Art. 7
Per diventare Socio dell’Associazione Solidarietà e Sviluppo è necessario rivolgere domanda scritta al Comitato Dirigente, la quale deve essere accettata dallo stesso con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.
Art. 8
Ogni Socio partecipa alla vita dell’Associazione ed ha diritto di voto per l’approvazione e modifica dello Statuto, dell’eventuale regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 9
Ogni socio dovrà versare entro il 31 marzo di ogni anno la propria quota sociale.
Art. 10
I Soci devono impegnarsi a promuovere e sostenere con i mezzi più idonei le finalità dell’Associazione per il sostegno culturale e finanziario delle iniziative.
Art. 11
Il Socio che desidera dimettersi dovrà inviare lettera raccomandata A/R al Presidente dell’Associa zione; le dimissioni avranno effetto dalla data di accettazione da parte del Comitato Dirigente.
Art. 12
Il Comitato Dirigente a maggioranza dei due terzi dei Membri potrà deliberare la sospensione di un Socio dall’Associazione Solidarietà e Sviluppo con effetto immediato per gravi ed evidenti motivi, dandone comunicazione scritta e motivata all’associato e riferendone successivamente alla prima Assemblea utile.
Organi dell’associazione solidarieta’ e sviluppo (assos).
Art. 13
Gli organi dell’Associazione Solidarietà e Sviluppo sono:
a) L’ASSEMBLEA DEI SOCI
b) IL PRESIDENTE ONORARIO
c) IL PRESIDENTE
d) IL COMITATO DIRIGENTE
e) IL DIRETTORE GENERALE
f) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
g) IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
h) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
i) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
A) L’Assemblea dei Soci
Art. 14
L’assemblea Generale Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente dell’Associazione a mezzo lettera ordinaria o comunicazione elettronica a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data di convocazione per l’approvazione della relazione morale e finanziaria presentata dal Comitato Dirigente concernente l’attività svolta nel precedente anno solare, per l’approvazione delle direttive generali future, per il rinnovo delle cariche sociali e per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Nel bilancio devono essere obbligatoriamente iscritti i contributi ed i lasciti ricevuti..
Art. 15
Assemblee straordinarie possono essere convocate su decisione del Comitato Dirigente o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
Art. 16
Alle Assemblee possono partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. Non sono ammesse deleghe.
Art. 17
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono ritenute valide qualora in I° convocazione siano presenti la metà più uno di tutti i Soci. Qualora ciò non fosse raggiunto, le Assemblee sono validamente costituite in II° convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Soci.
Art. 18
L’assemblea regolarmente costituite nomina un Presidente ed un Segretario verbalizzante. Tutte le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti (metà più uno) salvo quelle relative a modifiche dello Statuto che dovranno essere adottate con la maggioranza dei 4/5 dei Soci.
Art. 19
Gli incarichi negli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono
essere riconfermati.
Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere
del triennio medesimo.
B) Il Presidente Onorario
Art. 20
Il Presidente Onorario è il Presidente uscente dopo l’elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente Onorario partecipa ai lavori del Comitato Dirigente senza diritto di voto.
C) Il Presidente
Art. 21
Il Presidente è eletto per votazione palese ed appello nominale
a maggioranza dei componenti del Comitato Dirigente.
Al Presidente compete la rappresentanza legale dell’Associazione.
Il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria dei Soci almeno
una volta l’anno.
Il Presidente partecipa al Comitato Dirigente e può sospendere
le delibere con motivazione formale a garanzia del rispetto degli
indirizzi morali e dello spirito costitutivo dell’Associazione.
Il Presidente avrà comunque l’obbligo di sottoporre la
delibera sospesa all’Assemblea dei Soci convocata entro i 30
giorni successivi al provvedimento di sospensione. L’Assemblea
dei Soci si pronuncerà in via definitiva.
Al Presidente competono eventuali altri poteri conferitigli dall’Assemblea
dei Soci. Il Presidente informa ogni tre mesi i soci sull’andamento
dell’Associazione. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione
le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Comitato
Dirigente più anziano di iscrizione.
D) Il Comitato Dirigente
Art. 22
Il Comitato Dirigente è l’organo responsabile della gestione
dell’Associazione in conformità con le direttive stabilite
dall’Assemblea dei Soci. Il Comitato Dirigente è formato
da cinque membri eletti dall’Assemblea fra tutti i Soci.
Il Comitato Dirigente nomina a maggioranza semplice il Direttore Generale;
qualora il designato fosse uno dei propri membri, egli dovrà
dimettersi per essere sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 23
Il Comitato Dirigente si riunisce almeno una volta a trimestre e ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente o almeno due dei suoi membri.
Art. 24
Il Comitato Dirigente con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:
a) elegge il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo
ed il Direttore delle Relazioni Internazionali;
b) dirige l’Associazione Solidarietà e Sviluppo stabilendone
i programmi in relazione agli scopi dell’Associazione e cura
l’attuazione delle delibere dell’Assemblea rispondendone
ai Soci;
c) stabilisce il preventivo delle spese necessarie per l’attuazione
del programma sociale annuale e provvede alla redazione del bilancio
consuntivo;
d) propone all’Assemblea la quota sociale annuale;
e) delibera sull’ammissione e sospensione dei Soci secondo gli
articoli 7 e 12;
f) stabilisce le linee organizzative dell’Associazione;
g) esercita il controllo su tutti i settori dell’Associazione
nei tempi e con i mezzi e le strutture che riterrà opportuno
determinare;
h) compie ogni altro atto non espressamente riservato all’Assemblea
dei Soci;
Art. 25
Il Comitato Dirigente delega le proprie attribuzioni esecutive al Direttore Generale della struttura organizzativa.
E) Il Direttore Generale
Art. 26
Il Direttore Generale della struttura organizzativa è responsabile dell’attuazione dei programmi dell’Associazione. Il Direttore Generale nel suo operato è soggetto al controllo del Comitato Dirigente al quale risponde in merito all’andamento della struttura organizzativa e dell’operatività dell’Associazione. Il Direttore Generale partecipa con carattere consultivo alle sedute del Comitato Dirigente.
F) Il Direttore Amministrativo
Art. 27
Il Direttore Amministrativo coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo che sottopone al Comitato entro il mese di Ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Comitato entro il mese di Marzo;
- provvede alla tenuta dei registri ed alla contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;
- è a capo del personale.
G) Il Direttore Responsabile delle Relazioni Internazionali
Art. 28
Il Direttore Responsabile delle Relazioni Internazionali coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:
- mantiene i contatti con le Istituzioni estere, con i Donors e con le Autorità locali nei Paesi sede di attività dell’Associazione.
- elabora i progetti di intervento e cura la relazione intermedia e finale di ciascuno di essi.
- in collaborazione con il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo elabora il budget relativo a ciascun progetto e cura la rendicontazione intermedia e finale di quelli approvati.
- partecipa alle riunioni del Comitato Dirigente con carattere consultivo.
H) Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 29
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 componenti
effettivi e da 2 supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge
al suo interno il proprio Presidente.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli
2403 e seguenti del codice civile. Esso agisce di propria iniziativa,
o su richiesta di uno degli organi ovvero su segnalazione anche di
un solo Socio fatta per iscritto e firmata.
Il collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione
scritta e distribuita a tutti i soci.
Il Collegio dei Probiviri
Art. 30
Il Collegio dei Probiviri è composto di n° 3 menbri eletti dall’Assemblea anche fra coloro i quali non sono Soci dell’Associazione. Esso è un organo di giurisdizione interna ed ha il compito di dirimere eventuali conflitti tra gli organi sociali o tra i soci I Membri eletti rimangono in carica contestualmente al mandato degli altri Organi Sociali.
Art. 31
Tutte le cariche associative e tutte le prestazioni degli aderenti all’Associazione vengono esercitate a titolo gratuito.
Esercizio sociale
Attività dell’Associazione Solidarietà e Sviluppo inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo annuale dovrà essere predisposta dal Comitato Direttivo entro il 31 Marzo successivo e presentato alla prima Assemblea posteriore a tale data.
Art. 33
Gli eventuali utili di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 34
La quota associativa è fissata annualmente dall’Assemblea.
I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte
all’attività dell’Associazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Scioglimento
Art. 35
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato
dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei tre quarti
degli aventi diritto.
L’Assemblea determinerà la destinazione dell’eventuale
fondo comune residuo che dovrà in ogni caso essere destinato
ad iniziative senza scopi di lucro.
Norma generale
Art. 36
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dal Codice Civile e dalle Leggi in materia.

